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Danno esistenziale Negli ultimi anni la figura del danno esistenziale oscillava tra favorevoli e contrari. In particolare, era dubbio cosa si dovesse intendere con la categoria danno esistenziale; altresì, non era chiaro se tale figura, anche laddove esistente, potesse essere cumulata con il danno biologico (inteso come lesione del diritto alla salute, ex art. 32 Cost.) e danno morale (inteso, tradizionalmente, come transitorio turbamento psicologico).
Con una presa di posizione decisa, le Sezioni Unite, con la sentenza 26972 dell'11 novembre (identica nella motivazione alle decisioni 26973, 26974 e 26975), hanno definitivamente affermato che il danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., non può essere suddiviso in diverse poste risarcitorie, ma va considerato essenzialmente come unicum.
Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Non può, dunque, farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità.
Il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno.
Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.
Nell’ambito della perdita subita e mancate utilità, ex art. 1223 c.c., vanno ricompresi anche i pregiudizi non patrimoniali.
Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Nel caso di danno da morte immediata, il giudice potrà correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine.
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.
Il Massimo collegio ha, dunque, precisato che sono "palesemente non meritevoli" di tutela risarcitoria - a titolo di lesione esistenziale - i disagi, i fastidi, i disappunti e ogni altra insoddisfazione riguardante i più disparati aspetti della vita quotidiana.
In sintesi, il danno esistenziale non è una voce autonoma da indennizzare, ma solo una parte del complessivo danno non patrimoniale possibile. E per il suo riconoscimento è necessario attuare il filtro della "gravità della lesione" e della "serietà del danno".