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I condomini che affiggono comunicati nella bacheca del condominio rischiano una condanna per diffamazione La Corte di Cassazione , sez. V, con sentenza 31 marzo 2008 n. 13540 ha stabilito che rischia una condanna per diffamazione chi affigge in un luogo aperto al pubblico, all'interno del condominio, il nome e cognome dell'inquilino che resta indietro con i pagamenti.
In particolare gli Ermellini hanno precisato che "integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con cui un condomino venga indicato come moroso nel pagamento delle spese, qualora essa venga affisso in un luogo accessibile – non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti – ma ad un numero indeterminato di altri soggetti: in tal caso, invero, il requisito della comunicazione con più persone si può ritenere in re ipsa".
(Nel caso di specie, La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un inquilino che aveva affisso all'interno della bacheca del condominio denominato "dei giovani pescatori", un cartello contenente la frase: "si avvisa i sigg. condomini che la signora M. **** non vuole pagare la quota dell'acqua da lei consumata")